Normativa
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Triennio 2022-2024

In attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017, con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021, è stata sancita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi regionali;

L’intesa, all’art. 4, nello stabilire cosa si intende per Residenza definisce due tipologie di Residenza artistica, ovvero:

  1. Le Residenze per artisti nei territori sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un’attività di residenza. L’attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.
  2. Centri di residenza sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L’attività di residenza deve essere l’attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l’esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all’evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l’inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un’esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

Nell’Accordo di Programma Interregionale Triennale e nelle allegate Linee guida sono indicate le modalità di individuazione dei progetti, di erogazione dei contributi nonché i requisiti di accesso ai bandi e i criteri di valutazione.

Normativa di riferimento

Triennio 2018-2020

Con l’articolo 43 del Decreto Ministeriale del 27 Luglio 2017, il MIBACT, a seguito di specifici accordi di programma con le Regioni/Province Autonome, prevede interventi per progetti relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda.

Rilevante novità del triennio 2018-2020 è l’individuazione di due tipologie di Residenze definite dall’Intesa sottoscritta ai sensi del citato Art. 43:

  • Residenze per Artisti nei territori: “sono luoghi dove i soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un’attività di residenza. L’attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza”.
  • Centri di Residenza: “sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L’attività di residenza deve essere l’attività prevalentemente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità”.

Nell’Accordo di Programma Interregionale Triennale e nelle allegate Linee guida sono indicate le modalità di individuazione dei progetti, di erogazione dei contributi nonché i requisiti di accesso ai bandi e i criteri di valutazione.

Documenti

Triennio 2015-2017

Multidisciplinarietà e interregionalità sono le parole chiave del primo triennio di attività 2015-2017. Ad essi si affianca la valorizzazione di progetti legati alle comunità di permanenza, l’affiancamento ad artisti giovani o emergenti e il sostegno delle pratiche e dei processi di creazione artistica.

Il progetto muove dalla necessità di garantire agli artisti ospiti la possibilità di sperimentare e alimentare la fase del processo creativo, facilitandone la relazione con il contesto territoriale di riferimento e con il sistema dello spettacolo dal vivo nazionale ed internazionale.

Residenze Artistiche è un progetto interregionale che si sviluppa grazie all’Accordo tra MiBACT e Regioni e province autonome – in seguito alla pubblicazione del Decreto del 1 luglio 2014 (art. 45) – per favorire l’insediamento, lo sviluppo e il consolidamento di esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda.

 

Normativa nazionale